Termini d'uso

1. Regime ordinario
2. Verifica appropriatezza
3. Prevenzione e policy
4. Gestione controversie

1. Regime ordinario

Il regime ordinario prevede la comunicazione di tutti i nuovi soci aderenti e di ogni singola successiva modifica alla Camera di Commercio di competenza, che si occupa dell’inserimento degli stessi nella visura della società. I nominativi degli investitori compaiono quindi nell’elenco soci all’interno della visura camerale della società in cui si è investito.
Per poter cedere le quote in un secondo momento l’investitore dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato (ad esempio un notaio o un commercialista) e l’acquirente dovrà sopportare le relative spese ed oneri di trasferimento.

2. Verifica appropriatezza

Prima di accettare un ordine di investimento da un cliente retail (cioè diverso da quelli che la legge qualifica come investitori professionali), Crowdinvest deve procedere a valutare se l’investimento è appropriato rispetto al livello di conoscenza ed esperienza dell’investitore e allo specifico investimento in equity.
La valutazione viene effettuata in modo automatizzato mediante un questionario on-line strutturato e dotato di opportuni blocchi funzionali. Qualora il cliente scelga di non fornire tutte le informazioni per valutare l’appropriatezza dell’investimento, e quindi scelga di non compilare l’apposito questionario, verrà avvertito del fatto che il suo comportamento impedisce il completamento dell’investimento e, pertanto, non gli verrà consentito di procedere con l’ordine. Nel caso in cui le informazioni fornite rappresentino un quadro insufficiente circa il suo grado di conoscenza ed esperienza, il cliente verrà avvertito del fatto che l’ordine di investimento è inappropriato. In tali situazioni il cliente potrà comunque procedere all’investimento, ma solo dopo aver dichiarato di aver compreso che l’investimento è inappropriato per il suo profilo di conoscenza ed esperienza e che si assume ogni responsabilità al riguardo.
Il test ha una validità massima di dodici mesi, ed è consentito al cliente di ripeterlo, ma non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente. In ogni caso, prima dei dodici mesi, Crowdinvest può sottoporre nuovamente al test i clienti che vogliano effettuare ulteriori investimenti, nei casi in cui ritenga di modificare i criteri di valutazione della conoscenza ed esperienza dell’investitore. Allo scadere dei dodici mesi il test dovrà essere in ogni caso ripetuto a prescindere dall’esito delle precedenti valutazioni e dal fatto che lo stesso abbia, o meno, effettuato dei nuovi investimenti in crowdfunding.
Qualora il cliente volesse procedere ad un nuovo investimento entro tre mesi dalla prima operazione conclusa, verrà valutato il risultato dell’ultimo test effettuato.

3. Prevenzione e policy

Per massima trasparenza, puoi consultare in qualsiasi momento le policy a cui ci atteniamo per:
• Ridurre e gestire i rischi di frodi
• Dare risoluzione ai reclami
Garantire il corretto trattamento dei dati personali e informazioni sugli investitori, ai sensi del D.Lgs. 1967/03 e modifiche.

4. Gestione controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l’investitore e Crowdinvest rispetto alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita Policy disponibile sul sito web di Crowdinvest.
I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
In ogni caso, presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento innanzi all’Autorità Giudiziaria.